Gli Ordini territoriali

Gli Ordini sono considerati Enti di diritto pubblico, e ciò in virtù della loro costituzione prescritta dalla legge (Cass. Sez. Un. 14.01.1992, n. 1811), ovvero dall’art. 1 della Legge n. 70/1975, dall’art. 3 del D.P.R. n. 68/1986 e dall’art. 3 del D.P.R. n. 267/1987. La legge prescrive l’ obbligatorietà dell’appartenenza ad essi per coloro che esercitano la professione e in virtù dei controlli ed interventi cui sono sottoposti, delle funzioni pubbliche che svolgono mediante i rispettivi Consigli, quale loro attività esterna permanente. Gli ordini territoriali appartengono al comparto degli Enti pubblici non economici, giacchè non svolgono alcuna attività economica mediante una struttura imprenditoriale dotata di sufficiente autonomia, e sono sottoposti a tutela e vigilanza dello Stato. 

Riferita alla professione, il termine “ordine professionale” sta ad indicare la corporazione dei professionisti iscritti ad un Albo, raggruppati in una associazione, i quali svolgono professionalmente una medesima attività lavorativa.

La stessa denominazione “Ordine” ricorda il legame corporativo tra più persone aventi il medesimo interesse. D’altronde la disciplina attuale delle libere professioni si è ispirata, dopo la caduta del regime corporativo, ai tradizionali criteri di autonomia e democraticità, che vigevano prima della Legge 3 aprile 1926, n. 563. I sindacati di professionisti, costituiti in base a questa legge, furono soppressi con il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e, nel contempo, vennero emanate nuove norme per la ricostituzione dei precedenti Ordini professionali, anche se l’opera di adeguamento ai principi costituzionalmente garantiti continua tuttora attraverso l’opera interpretativa della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, trattandosi di una norma emanata prima della Costituzione, datata 1 gennaio 1948. Questo complesso normativo ha fissato alcuni principi generali in ordine alla struttura dei ricostituiti Ordini per la professione di ingegnere, architetto, chimico, professionista in economia e commercio, attuario, agronomo, ragioniere, geometra, perito agrario e perito industriale.

La natura giuridica degli Ordini professionali si desume dalla loro finalità, dalla struttura e dalle funzioni, nonché dai poteri di cui sono investiti per via di norme statali e dalla sorveglianza cui lo stesso Stato li sottopone. In pratica, l’Ordine territoriale, quale Ente pubblico non economico, si caratterizza per la sua base associativa: ha il potere di eleggere direttamente i membri dei propri organi rappresentativi, oltre al potere di decidere le questioni essenziali della vita dell’ente.  

Secondo l’art. 7, comma 2, D. Lgs. Lgt. n. 382/44, “ il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione all’Albo, nonché una tassa per rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari”.  L’ultimo comma dell’art. 7 prescrive che “nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l’esercizio della professione a carico degli iscritti all’Albo”. Così l’Ordine in quanto esercente un servizio pubblico è assoggettato alla giurisdizione della Corte dei Conti.

L’Ordine territoriale proprio in quanto ente rappresentativo di una professione il cui esercizio è subordinato al conseguimento di una speciale abilitazione dello Stato, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2229 e 2233 c.c. ed a quella di settore, ha una specifica competenza per quanto riguarda la tenuta dell’Albo e l’esercizio della funzione disciplinare, quale organo di giurisdizione domestica, specialità fatta salva dalle norme statuali, in quanto disciplinata in epoca precedente alla Costituzione.

Il conferimento da parte di tali funzioni di tutela all’ordine da parte del Legislatore evidenzia la funzione di tutela della collettività e non già quale strumento posto per la difesa degli interessi della Categoria professionale. Le prerogative stabilite per legge agli Ordini professionali sono poste a tutela immediata della collettività. Il provvedimento di iscrizione nell’Albo si configura come un atto amministrativo di accertamento, costitutivo di uno status professionale, maturato con il superamento dell’esame di Stato, che abilita all’esercizio libero professionale, consentito proprio per il tramite dell’iscrizione. Proprio per la propensione alla tutela della collettività, gli ordini possono giocare il proprio ruolo in Europa, che spinge nel senso della liberalizzazione delle prestazioni professionali e dei servizi, onde incentivare la mobilità professionale all’interno dell’Unione Europea.