Il Consiglio nazionale dei periti industriali ha deciso di sospendere l’azione giudiziaria intrapresa nei confronti di un decreto del ministero dell’economia (n. 38/2013) in vigore dal 16 aprile, con il quale era stata adottata una nuova disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo. In particolare il provvedimento specificava che le domande per l’istituzione di rivendite speciali dovessero essere presentate all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all’albo dei geometri, degli architetti e degli ingegneri. Con l’esclusione quindi dei periti industriali. Immediata la reazione del Consiglio nazionale dei periti industriali che decise di ricorrere davanti Tar del Lazio contro il ministero delle finanze e l’Agenzia delle dogane e Monopoli di stato.
Nelle more del giudizio, si era già espressa l’Agenzia Dogane e Monopoli, la quale, aderendo alle argomentazioni riportate nel ricorso del CNPI, con nota prot. n. 652 del 29 luglio 2013, inviata all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato della Regione Emilia Romagna, ma diffusa anche alla Direzione Centrale Accise e Monopolio tabacchi, nonché a tutte le Direzioni territoriali, aveva specificato che nel regolamento erano state indicate solo alcune categorie “senza con questo però voler escludere ogni altra categoria professionale se ed in quanto alle stesse, grazie a fonti normative diverse, e con esse, attraverso dinamiche omologative, siano nel tempo state pure riconosciute le abilitazioni all’esercizio di attività peritali in questione”.
Aggiungendo anche che la legittimazione dei periti industriali “potrà essere verificata alla luce della normativa relativa alle equipollenze tra professioni, anche con riferimento alle recenti riforme in ambito universitario, con la conseguente introduzione di nuovi corsi di laurea”.
Alla luce di questo provvedimento che conferma la competenza dei periti industriali sulla materia, il Cnpi ha deciso di non dar seguito all’azione giudiziaria.