In merito allo stato di esecuzione del Piano Transizione 5.0, con riferimento all’AS n. 1718, che prevede la conversione in legge del DL n. 175/2025, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha voluto rilasciare alcuni contributi volti a supportare il lavoro parlamentare con l’esperienza pratica che la categoria in prima persona riveste. Non avendo avuto modo di partecipare alle audizioni parlamentari, il CNPI ha preparato un documento contenente alcune proposte di emendamento, ribadendo la piena disponibilità della categoria a collaborare con Organi parlamentari, imprese, enti pubblici nella fase di attuazione e monitoraggio della misura.
Tra le proposte di modifica, all’art. 1 comma 1, si propone di introdurre cause di esclusione della decadenza per irregolarità non imputabili l’impresa, quali possibili disfunzioni dei sistemi informatici del GSE oppure la mancata ricezione di comunicazioni per cause di forza maggiore o, ancora, i ritardi dovuti alla piattaforma telematica. Per il CNPI, la possibilità di sanare errori formali evita la dispersione di risorse già impegnate e consente di ottimizzare l’utilizzo dei fondi stanziati. All’articolo 1, comma 2, intende precisare che il divieto di cumulo tra il credito d’imposta Transizione 5.0 e credito Beni strumentali 4.0 si riferisce alla fruizione effettiva dei due crediti (mediante comunicazioni consuntive), non alla mera presentazione di comunicazioni preliminari di prenotazione aventi finalità ricognitive. La precisazione è necessaria, in quanto le imprese, al momento della prenotazione (27 novembre 2025), non dispongono di tutti gli elementi tecnici e documentali necessari per individuare con certezza quale credito d’imposta risulti più vantaggioso e/o applicabile. La proposta introduce inoltre un controllo di coerenza da parte del GSE tra prenotazione e completamento dell’investimento, senza necessità di formalismi.
E ancora, all’articolo 1 comma 3, la modifica emendativa proposta introduce il diritto al contraddittorio procedimentale prima dell’adozione del provvedimento di annullamento della prenotazione del credito d’imposta, in conformità ai principi costituzionali di difesa (art. 24 Cost.) e del giusto procedimento (art. 97 Cost.). A garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente munito, l’annullamento della prenotazione costituisce un provvedimento ablatorio, che incide gravemente sulla sfera giuridica dell’impresa beneficiaria. È pertanto necessario garantire: la preventiva comunicazione delle contestazioni; un termine congruo (20 giorni lavorativi) per presentare controdeduzioni; l’obbligo per il GSE di valutare le controdeduzioni e di confutarle espressamente nel provvedimento finale.
