La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020 n.228, S.O., della legge 11 settembre 2020 n.120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 (il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”) ha reso definitive le modifiche recate dal provvedimento d’urgenza al testo dell’art.16 del decreto-legge 28/11/2008 n.185, in materia di domicilio digitale dei professionisti. Lo scopo è quello di rendere effettivo il diritto all’uso delle tecnologie di cui all’art.3 del Codice dell’amministrazione digitale e con l’obiettivo di semplificare le comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.
Al posto dell’obbligo del possesso della PEC (posta elettronica certificata) le innovazioni legislative prevedono ora l’obbligo del possesso di un “domicilio digitale”, ossia un recapito digitale legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro recapito certificato qualificato, previsto per legge. La riforma prevede che il domicilio digitale diventi obbligatorio per imprese e professionisti iscritti agli albi professionali, con un rafforzamento del sistema sanzionatorio.
E’ introdotto, infatti, l’obbligo della diffida ad adempiere, entro 30 giorni, che gli Ordini sono tenuti a trasmettere agli iscritti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza. In caso di mancato riscontro positivo alla diffida, l’Ordine di appartenenza deve applicare la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione, la quale terminerà nel momento in cui l’iscritto comunicherà all’Ordine l’avvenuta attivazione di un domicilio digitale.
Viene ribadito, inoltre, che qualora gli Ordini territoriali omettano di pubblicare l’elenco riservato, consultabile esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni, contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, rifiutino reiteratamente di comunicare alla PA tali dati o si verifichi l’inadempienza da parte.