Dal 20 ottobre sono in vigore le modifiche al Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) introdotte dal DM 12 aprile 2019.
Le modifiche si applicano alle attività “soggette e non normate”, prive di una regola tecnica verticale, ed eliminano il cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.
Prevenzione incendi: le attività interessate
Il DM prevede che le norme tecniche di prevenzione incendi (contenute nel Codice antincendio) si applichino obbligatoriamente (in precedenza era facoltativo) alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio di 42 delle 80 attività elencate nell’Allegato I del Dpr 151/2011. L’obbligo riguarda, per fare degli esempi, officine e laboratori, stabilimenti dove si producono sostanze ritenute a rischio, depositi di carta e legnami, fabbriche per la produzione di arredi, materiale elettrico, lampade, laterizi, cementifici.
Soggetti all’obbligo anche gli alberghi (tranne le strutture turistico ricettive all’aria aperta e i rifugi alpini), le scuole (tranne gli asili nido) e gli edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni ambientali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.
Antincendio: ecco cosa è previsto
Il DM prevede che il Codice di prevenzione incendi diventi obbligatorio per le nuove attività e per la modifica o l’ampliamento delle attività esistenti. Le misure antincendio già adottate nella parte non toccata dagli interventi dovranno essere compatibili con i cambiamenti da realizzare. In caso contrario, ci saranno due possibilità: realizzare gli interventi di modifica o ampliamento ai sensi dei criteri generali di prevenzione degli incendi oppure applicare il Codice all’intera attività, quindi anche alla parte non interessata dagli interventi.
Infine, il DM prevede che, alla attività per le quali vengono applicate le norme tecniche, non si applicano alcune disposizioni più specifiche come ad esempio il Decreto 31 marzo 2003 (recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione») e il Decreto 15 marzo 2005 (recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»). Prevenzione incendi: via libera all’approccio prestazionale
Il Codice di prevenzione incendi si propone di realizzare un cambiamento, privilegiando l’approccio prestazionale, in grado di garantire standard di sicurezza antincendio elevati mediante un insieme di soluzioni progettuali, sia conformi che alternative.
In sostanza, il Codice rappresenta uno strumento finalizzato all’ottenimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, caratterizzato da un linguaggio allineato con gli standard internazionali.
La strategia antincendio del Codice punta a garantire, in dipendenza dei livelli di prestazione scelti, i prefissati obiettivi di sicurezza, mediante diverse soluzioni progettuali, grazie alla compresenza ed all’apporto delle varie misure antincendio.