Il progettista di impianti elettrici e il progettista di impianti illuminotecnici sono due figure distinte. A fare finalmente chiarezza sulle figure professionali che si occupano delle attività di progettazione degli impianti elettrici è il dm che aggiorna i “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 244 del 18/10/2017, supplemento ordinario n.49) e in sostituzione del dm 23/12/13 che il Consiglio nazionale aveva impugnato proprio per l’evidente confusione relativa alla progettazione degli impianti elettrici e degli impianti illuminotecnici.
Con la pubblicazione del decreto quindi non solo è abrogato il precedente DM 23 dicembre 2013, ma si modificano anche i Criteri Ambientali Minimi per i prodotti e servizi di relativi a:
- acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica;
- acquisizione di apparecchi per l’illuminazione pubblica;
- affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.
Proprio in materia di progettazione il dm specifica una distinzione tra il progettista dell’impianto elettrico che “dovrà essere regolarmente iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni” e il progettista illuminotecnico, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico può essere iscritto a un albo professionale ma anche ad una “associazione di categoria del settore dell’illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013”.
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