Sulla Gazzetta ufficiale n. 79 di ieri sono stati pubblicati due decreti legislativi – n. 41 e n. 42 del 17 febbraio 2017 – in materia di inquinamento acustico, in attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, approvati il 17 febbraio scorso in via definitiva dal Consiglio dei ministri.
I due provvedimenti, che entreranno in vigore il 19 aprile prossimo, prevedono rispettivamente l’armonizzazione delle norme italiane in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale e l’armonizzazione della norme nazionali in materia con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento CE n. 765/2008.
Il primo decreto stabilisce i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e istituisce presso il Ministero dell’ambiente un elenco nominativo con tutti i soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa una nuova istanza di inserimento.
All’elenco potrà essere iscritto chi e’ in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico e dovrà aver superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica,un corso in acustica per tecnici competenti, avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
Su forte sollecitazione del Consiglio nazionale però in via transitoria, per un periodo di non piu’ di cinque anni dalla data del presente decreto, può essere iscritto chi e’ in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturita’ scientifica enello stesso tempo di aver svolto attivita’ professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni.
Per ulteriori informazioni: scarica il dlgs 41/17 e il dlgs 42/17